PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Messa alla prova dell'imputato).

      1. Quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, il giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento su istanza dell'imputato, sentite le parti e con il consenso della persona offesa o della parte civile, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta ai sensi dei commi 3 e 4 e quando ritiene utilmente esperibile l'istituto.

      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui all'articolo 99, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale.
      3. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Per il computo della pena si applica l'articolo 4 del codice di procedura penale.
      4. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno e, ove necessario, impartisce disposizioni per le attività di controllo tramite la polizia giudiziaria. I servizi sociali riferiscono al giudice ogni sei mesi sulla evoluzione della messa alla prova, e immediatamente nei casi di cui al comma 6.
      5. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

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      6. La sospensione è revocata in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva.

Art. 2.
(Estinzione del reato).

      1. Decorso il periodo di sospensione o anche prima nei casi di cui all'articolo 1, comma 5, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo o fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo.